CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
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Parti della fattura: descrittiva
e
tabellare
Iva in fattura e base imponibile
Termini e modalita' di registrazione
Ventilazione dei corrispettivi
CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA
CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA: Definizione
contratto
avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto
reale verso il corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto
consensuale ( si perfeziona con il consenso delle parti), traslativo ( attua il
passaggio della proprietà di una cosa o della titolarità di un diritto da un
soggetto a un altro), a titolo oneroso ( comporta un onere per ciascuna delle
parti che è la perdita del bene e il pagamento del prezzo).
La forma puo' essere sia
scritta, sia verbale e puo' riguardare sia un bene materiale che un bene
immateriale.
Con il contratto di compravendita
sorgono degli obblighi per il compratore e il venditore.
Gli obblighi del venditore riguardano:
·la consegna della merce secondo le condizioni stabilite
·la garanzia da vizi e difetti occulti
·la garanzia dell'evizione
Gli obblighi del compratore riguardano:
·il ritiro della merce secondo le modalità contrattuali
·il pagamento del prezzo come convenuto.
Ulteriori elementi, oltre a quelli
essenziali (consenso, merce venduta, prezzo)
configurano meglio gli aspetti collegati alla esecuzione del contratto;
si tratta, in particolare, di clausole relative a:
1.Tempi, modalità, luogo di consegna e trasporto
2.Imballaggio
3.Tempi, modalità e
luogo di regolamento del prezzo
|
Clausole
di consegna |
Consegna
immediata |
Consegna
pronta |
Consegna
differita |
|
|
Clausole
di trasporto |
con mezzi
del venditore |
con mezzi
del compratore |
a cura di un
vettore, "Porto franco" |
a cura di un
vettore, Portoassegnato" |
|
Clausole
del luogo di consegna |
Consegna
franco magazzino venditore (F.M.V.) |
Consegna
franco magazzino compratore (F.M.C.) |
|
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Clausole di
imballaggio |
Imballaggio
gratuito |
Imballaggio
fatturato a parte |
Imballaggio
a rendere |
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Clausole del tempo di pagamento
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Anticipato |
Immediato |
A pronti
|
Differito |
Clausole delle modalita’ di pagamento
|
Euro o
moneta estera |
Mezzi
alternativi alla moneta |
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Clausole del luogo di pagamento
|
Su piazza |
Fuori piazza |
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La consegna non
sempre avviene nel momento in cui si conclude il contratto: i contraenti,
infatti,
possono prevedere
tempi diversi che sono identificati da clausole specifiche.
|
Consegna immediata |
Consegna pronta |
Consegna differita |
|
Il venditore deve consegnare la merce al momento della conclusione del contratto |
Il venditore deve consegnare la merce entro
qualche giorno dal momento della conclusione del contratto |
Il venditore deve consegnare la merce entro
qualche giorno dal momento della conclusione del contratto |
MODALITÀ DI CONSEGNA
La modalità di
consegna si riferisce al passaggio materiale dei beni dal venditore al
compratore e, di conseguenza, alla scelta del soggetto che effettua il
trasporto.
|
con mezzi del venditore |
con mezzi del compratore |
a cura di un vettore, con clausola "Porto franco" |
a cura di un vettore, con clausola Portoassegnato" |
|
Il venditore provvede al trasporto con mezzi propri; può addebitare un importo a titolo di rimborso spese se il
trasporto è a carico del compratore |
Il venditore deve tenere pronta la merce per farla ritirare dal compratore con i mezzi da lui predisposti |
Il venditore affida
il trasporto a un vettore al quale è tenuto a pagare anticipatamente il
prezzo del trasporto: - se il trasporto è a suo carico il prezzo
corrisponde al costo sostenuto per
il trasporto; - se, invece, il trasporto è a carico del
compratore, egli si farà rimborsare da
questi l'importo anticipato al vettore per suo conto |
Il venditore affida
il trasporto a un vettore e può
spedire le merci senza dover pagare anticipatamente alcun compenso al
vettore, sara’ il compratore a pagarlo. |
Il luogo di consegna
stabilisce il momento del passaggio di
proprietà delle merci (se beni mobili), nonche’ le responsabilità e
i costi legati al trasporto:
- il venditore
sostiene i costi di
trasporto e i rischi di eventuali danni fino al luogo della consegna, dove
avviene il passaggio di proprietà
- il compratore, a sua volta, sostiene
i costi di trasporto e i rischi di eventuali danni dal luogo di consegna
fino al proprio magazzino, dal momento che ha assunto la proprietà delle merci
consegnate.
Le clausole
relative al luogo di consegna sono
diverse e si differenziano anche con riferimento al mezzo di trasporto
utilizzato.
|
Consegna
franco magazzino venditore (F.M.V.) |
Consegna
franco magazzino compratore (F.M.C.) |
|
Il
venditore e’
tenuto a consegnare le merci presso il proprio magazzino. Gli oneri e i
rischi del trasporto sono a carico del compratore |
Il
venditore e’ tenuto
a consegnare le merci al magazzino del compratore: gli oneri e i rischi del
trasporto sono a suo carico |
L'imballaggio è, in generale, l'involucro che si utilizza per proteggere e conservare le merci negli spostamenti, dal momento in cui sono prodotte fino a quando vengono acquistate dai consumatori. La confezione e’ l'involucro iniziale che protegge le merce e che individua il prodotto, l’imballaggio in senso stretto (o di secondo livello) e’ il cartone o altro contenitore di più confezioni, l'unità di carico e’ un container o un’altra unità che contiene più imballaggi di secondo livello.
Le clausole più comuni che si riferiscono all'imballaggio mettono in evidenza le conseguenze sui contraenti.
|
Imballaggio gratuito |
Imballaggio fatturato a parte |
Imballaggio a rendere |
|
Il
venditore cede l'imballaggio, che diventa di proprietà del
compratore, ma non richiede supplementi di prezzo al compratore |
Il venditore cede l'imballaggio, che diventa di
proprietà del compratore, richiedendo un prezzo aggiuntivo rispetto a quello
pattuito per le merci |
Il
venditore non cede l'imballaggio, che dovrà essere
restituito; può, invece, richiedere una cauzione, cioè una somma di denaro a titolo di garanzia per
l'eventuale mancata restituzione |
3. TEMPO, MODALITA’,
LUOGO DI PAGAMENTO
TEMPO DI PAGAMENTO
|
Anticipato |
Immediato |
A pronti
|
Differito |
|
Il venditore riceve il pagamento del prezzo prima della consegna della merce |
Il venditore riceve il pagamento del prezzo al momento della consegna della merce |
Il venditore riceve il pagamento del prezzo entro pochi giorni dalla consegna
della merce |
Il venditore riceve il pagamento del prezzo successivamente alla consegna della
merce: in questo caso il venditore può richiedere esplicitamente il pagamento
dell'interesse per l'importo dilazionato (ricavo) |
MODALITÀ DI PAGAMENTO
|
Euro o moneta estera |
Mezzi alternativi alla moneta |
|
Il venditore riceve euro o altra moneta estera in pagamento |
Il venditore riceve mezzi alternativi alla moneta in pagamento (ad esempio un assegno
bancario) |
|
Su piazza |
Fuori piazza |
|
Il pagamento deve
essere ricevuto sulla piazza (sede) del compratore o del venditore |
Il pagamento viene
ricevuto su di una piazza diversa rispetto alle precedenti |
Nella fase delle trattative
tra i due futuri contraenti che precedono la conclusione del contratto di compravendita vengono emessi i seguenti
documenti:
|
Offerta |
|
Ordine
d'acquisto |
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Conferma d'ordine |
Nella fase di esecuzione del contratto
il venditore deve emettere alcuni documenti a norma di legge
|
Documento di trasporto |
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Fattura |
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Ricevuta fiscale |
|
Scontrino fiscale |
FATTURA: documento emesso, in duplice esemplare,
dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi per
tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA , siano
esse imponibili, non imponibili o esenti.
DOCUMENTO DI TRASPORTO: Documento comprovante il trasporto
della merce dal luogo di carico fino alla destinazione finale; è diversificato
a seconda del tipo di vettore utilizzato
RICEVUTA FISCALE: documento sul quale si attestano le
prestazioni effettuate e l'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.
E' prevista in via obbligatoria, quale strumento di controllo fiscale, per
alcune categorie di contribuenti che effettuano specifiche cessioni di beni e/o
prestazioni di servizi.
SCONTRINO FISCALE: documento fiscale,
stampato da macchina elettrocontabile detta misuratore fiscale o registratore
di cassa, che deve essere rilasciato da particolari categorie di contribuenti,
per rendere immediato il controllo da parte degli organi dell'Ammnistrazione
Finanziaria.
|
Documento di trasporto |
|
Fattura |
|
Ricevuta fiscale |
|
Scontrino fiscale |
Il
Documento di Trasporto è il documento che accompagna i beni durante il
trasporto, dal luogo di origine a quello
di destinazione, quando la fattura è emessa in data successiva a quella di
consegna della merce (fattura differita), o quando lo spostamento dei beni
avviene per alcuni fini diversi dal trasferimento della proprieta’(per es.
lavorazione, deposito, comodato, ecc.).
Può
non essere emesso se la merce viaggia scortata da idoneo documento fiscale.
Lo schema del documento è libero, ma deve comunque contenere i seguenti elementi:
·la data di
emissione e il numero progressivo attribuito;
·i dati
identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e
numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);
·i dati
identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);
·la natura,
qualità e quantità dei beni trasportati;
·generalita'
della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;
·la data di
effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di
emissione del DDT.

L'indicazione della causale del trasporto è obbligatoria
solo nel caso in cui sia diversa da "Vendita", ad es. Conto
Lavorazione, Conto Riparazione, ecc.
Se il documento di trasporto e’
correlato a un ordine del cliente, il ddt deve menzionare gli estremi
dell’ordine (numero e data)
I documenti di trasporto devono essere
emessi in due esemplari, o in tre se
il vettore e' un'azienda terza rispetto a venditore e acquirente, anche se, per
ragioni organizzative della ditta venditrice, sono ammesse anche copie
supplementari. Quando il vettore e' un'azienda di trasporto esterna significa
che il venditore, in suo nome o per conto del compratore, ha stipulato un contratto di trasporto, cioe' un contratto mediante il quale una parte, detta
vettore, si obbliga a trasferire le cose da un luogo ad un altro, entro un
determinato tempo stabilito nel contratto e dietro corrispettivo. Il vettore
compie il trasporto per conto di una persona (mittente) e si obbliga a
consegnare le cose ad altra persona (destinatario)
La fattura è il documento fiscale obbligatorio redatto dal venditore e attestante l’esecuzione del contratto di
compravendita e il diritto a riscuoterne il prezzo
Obblighi ed esoneri
Tutti i titolari di Partita Iva devono emettere fattura quando vendono un bene
o prestano un servizio.
Ci sono tuttavia alcune esenzioni che operano a condizione che il cliente non richieda espressamente
la fattura. Questi operatori hanno però l’obbligo di rilasciare al
cliente altri documenti che servono al controllo fiscale, quali la ricevuta
fiscale e lo scontrino fiscale.
Il venditore è esonerato dall’obbligo di emettere la
fattura nei seguenti casi:
·
commercianti al minuto (emettono generalmente
scontrino);
·
prestazioni alberghiere
(emettono ricevuta);
·
agenzie di viaggio;
·
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
·
autotrasporti di persone;
·
transito sulle autostrade;
·
agricoltori per beni di propria produzione;
Inoltre l’obbligo della fatturazione non esiste per le operazioni
escluse (estranee al regime iva).
La fattura deve
essere emessa il giorno dell’operazione distinguendo tre situazioni diverse:
·
cessione di beni immobili: il momento della stipulazione del contratto
·
cessione di beni mobili: il giorno della consegna o spedizione; se vi è il
documento di consegna (DDT), la fattura può essere emessa entro il 15 del
mese successivo a quello di consegna o spedizione (fattura differita)
·
prestazione di servizi: il giorno in cui viene pagato il corrispettivo
La fattura deve essere emessa in
due esemplari: l’originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia
che deve essere conservata dall’emittente (per un periodo non inferiore a 10
anni).
Il
contenuto può essere redatto senza vincoli particolari (ad esempio i dati
identificativi del venditore possono essere inseriti nello schema nel centro in
alto, oppure sulla sinistra in basso),
ma deve contenere i seguenti elementi:
·la data di emissione e il numero progressivo attribuito (che ad ogni inizio
anno deve ripartire da uno);
·i dati identificativi dell’emittente, che sono:
• il nominativo o la ragione
sociale, nel caso di società;
• l’indirizzo;
• il numero di partita IVA, il
codice fiscale e l’iscrizione al Registro delle imprese;
·i dati identificativi del compratore, che sono:
• il nominativo o la ragione
sociale, nel caso di società;
• l’indirizzo;
·il tipo di pagamento;
·gli estremi dei documenti di trasporto, cioè data e numero progressivo dei
DDT, se si tratta di fattura differita;
·la natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
·il prezzo unitario dei beni e il prezzo complessivo (ottenuto moltiplicando
quantità per prezzo unitario);
·gli eventuali sconti e oneri accessori;
·l’aliquota e l’ammontare dell’IVA;
·il totale fattura, che costituisce l’importo totale a debito del compratore.
In particolare il
contenuto della fattura e’ suddiviso in 2 parti: la prima descrittiva e la
seconda tabellare
·
Dati identificativi del venditore;
·
Dati identificativi del compratore;
·
Data di emissione;
·
Numero della fattura;
·
Informazioni sulle principali clausole contrattuali e
condizioni di vendita (non obbligatorio);
·
Eventuale riferimento al documento di trasporto.
Esempio n.1 parte descrittiva fattura

Esempio n.2 parte descrittiva fattura

Nella parte tabellare sono riportate informazioni di tipo quantitativo,
collegate agli elementi essenziali e accessori del contratto e
all’applicazione dell’Iva, che permettono di calcolare il totale della fattura,
cioè l’importo che il compratore deve pagare.
La parte tabellare di una fattura può assumere forme diverse a seconda del
numero di aliquote da applicare, ma in ogni caso le descrizioni e gli importi
fanno riferimento:
1)
agli elementi essenziali del
contratto di vendita, cioè alla descrizione della qualità e della quantità dei
beni e all’inserimento del prezzo concordato, che permette di determinare
l’importo complessivo del valore dei beni ceduti;
2)
agli importi
collegati con le clausole accessorie del contratto, in caso di addebito nei confronti del
compratore;
3)
all’Iva che viene applicata sul valore dei beni
principali e sugli oneri accessori imponibili: questi
ultimi corrispondono a beni accessori
ceduti dal venditore insieme con i beni principali (ad esempio gli imballaggi)
o a servizi prestati direttamente dal venditore (ad esempio trasporto a cura del venditore ma a carico
del compratore), risultanti dalle clausole accessorie, che fanno parte della base
imponibile.
Il
contenuto della parte tabellare riguarda percio’:
·
Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi
forniti.
·
Prezzo unitario e
importo della fornitura.
·
Sconti mercantili e costi accessori per
definire la base imponibile (cioè l’importo sul quale si calcolerà l’IVA).
·
Totale imponibile, aliquota Iva e ammontare dell’imposta.
·
Importi esclusi o esenti da Iva, operazioni non
imponibili (con la citazione dell’articolo relativo del decreto Iva)
·
Totale della fattura (cioè l’importo complessivo dovuto
dal compratore.
Esempio n.1 parte tabellare fattura

Esempio n.2 parte tabellare fattura

A partire dall’1 gennaio 2004 gli Stati dell’Unione Europea dovranno adeguare le regole di fatturazione ad un modello unitario, una fattura
standardizzata, in modo da rendere piu’ agevole e comprensibile il confronto
contabile fra soggetti passivi identificati, ai fini IVA, nei diversi paesi
membri.
Per il momento permane una
notevole serie di modelli possibili di fattura, acquistabili in negozio, oppure
frutto di schemi aziendali redatti al computer (per esempio utilizzando word o
excel), oppure stampati direttamente da un programma di fatturazione
computerizzato.
Esempio n.1
NOME AZIENDA
Indirizzo
CAP Città (Prov)
Codice fisc. / Partita Iva
FATTURA N. XX DEL
XX.XX.XXXX
Spett.le
Azienda Cliente
Indirizzo
CAP Città (Prov)
Part. Iva
Pagamento
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Rif. DDT |
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Descrizione |
Q.tà |
Prezzo unitario |
Importo |
%Iva |
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Imponibile
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Imposta Iva |
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Totale fattura |
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Esempio n.2
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Nome Azienda |
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Indirizzo |
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Tel. / fax |
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Partita Iva e nr. Registrazione Camera di
commercio |
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Cliente |
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Nr. Fattura |
del |
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Cod. cliente |
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Part.IVA/Cod.fisc. |
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Pagamento |
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Rif. DDT |
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Cod. articolo |
Descrizione |
Q.tà |
Prezzo uni. |
Sc. |
Importo |
Iva |
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Imponibile |
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Imposta IVA |
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TOTALE FATTURA |
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Eur |
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Iva
in fattura e base imponibile
L'Iva
viene applicata sul valore dei beni principali e sugli oneri accessori
imponibili.
Nella formazione della base
imponibile:
1. innanzi tutto occorre individuare il
valore dei beni principali, cioè le merci cedute,al netto di eventuali sconti
incondizionati: tale importo è sempre soggetto a Iva;
2. in secondo luogo si deve
controllare se le clausole accessorie danno luogo ad altri importi da
addebitare in fattura, cioe’ oneri accessori, distinguendo le spese non
documentate (soggette a Iva e quindi rientranti nella base imponibile) da
quelle documentate (escluse) e identificando correttamente eventuali categorie
di esclusione o esenzione.
3. infine occorre determinare
una sola base imponibile per ciascuna aliquota e calcolare l'Iva.
|
importi esclusi (articolo 15 del decreto Iva) |
Spese documentate: si
tratta di importi inseriti a titolo di rimborso spese per beni e/o servizi
ceduti da terzi al compratore, dei quali il venditore ha pagato in anticipo e
per conto del compratore il relativo prezzo risultante da un documento,
solitamente un’altra fattura |
|
|
Imballaggi a rendere o
altri importi richiesti a titolo di cauzione |
|
operazioni
esenti (articolo 10 del decreto Iva): |
sulle
quali non si applica l’Iva, ma che devono essere fatturate. |
|
|
Attenzione: gli interessi per dilazione, pur riferendosi ad operazione esente, non sono soggetti a obbligo di
fattura, a meno che questa non sia richiesta esplicitamente dal soggetto che
ha ottenuto la dilazione, cioè il compratore. |
Esposizione Iva in
fattura
Ogni importo esposto in fattura
si suppone imponibile e si deve tener presente che l'aliquota da applicare per
gli oneri accessori è quella dei beni principali.
Gli importi non assoggettati
all'Iva vanno giustificati indicando il titolo
di non imponibilità o di esenzione (Cir. Min. 22.5.1981, n.18).
Fatture con più aliquote
Quando in una singola fattura si
comprendono più beni ad aliquote diverse, gli elementi che compongono la
fattura devono essere indicati distintamente
per ciascuna aliquota.
In ciascuna fattura devono
percio’ risultare tante basi imponibili e tanti importi Iva quante sono le
aliquote applicate.
occorre, quindi, per lo meno teoricamente, ripartire gli oneri imponibili per determinare con precisione la base imponibile relativa a ciascuna aliquota.
Gli sconti accordati dal fornitore all’acquirente sono di
due tipi:
-
Sconto
concesso al momento della vendita e rilevato in fattura (sconto di magazzino);
-
Sconto
concesso in un momento successivo alla
vendita (sconto cliente).
Nel
primo caso lo sconto è INCONDIZIONATO: viene operato direttamente, al momento
di quantificazione della fattura di acquisto, o contabilizzando il costo al
netto dello sconto o contabilizzando il costo al lordo e separatamente lo
sconto concesso. In fattura viene sottratto dall’imponibile prima di calcolare
l’IVA.
Nel
secondo caso lo sconto è CONDIZIONATO: viene riconosciuto in un momento
successivo alla fatturazione e viene documentato fiscalmente con l’emissione da
parte del venditore di una nota di accredito, che contabilmente andrà a
rettificare per l’acquirente il debito di fornitura, l’IVA a credito e il costo
d’acquisto (rettifica indiretta).
Lo
sconto condizionato spetta al cliente quando rispetta una delle condizioni
contrattuali previste (solitamente il pagamento per contanti). Lo sconto è
concesso “a condizione” che il pagamento avvenga, ad esempio, in contanti alla
consegna (tipico caso di “sconto cassa”).
L’IVA
si calcola sul prezzo pieno perché al momento della fatturazione non è noto se
lo sconto spetterà o meno all’acquirente, salvo poi, al verificarsi della
condizione, procedere a rettifica con nota di variazione.
Quando
una fattura viene pagata per un importo inferiore si ha un abbuono attivo. Contabilmente e fiscalmente è un conto
di rettifica di costo. In bilancio compare nel costo della produzione con segno
negativo. Ai fini IVA si può ricevere o meno nota di accredito, essendo una
facoltà e non un obbligo del venditore emettere la nota di variazione.
Occorre
esprimere tutti gli importi da “pagare o contabilizzare” (imponibile, Iva,
totale fattura, ritenuta d’acconto, …) in centesimi di euro. Tali importi
(inclusa l’Iva) verranno arrotondati secondo le regole previste dalla
legislazione (al centesimo di euro per eccesso se il terzo decimale è uguale o
maggiore di 5 o per difetto se minore).
In base alle modalità di emissione le fatture possono essere classificate
come segue:
Fattura immediata
deve essere emessa entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata.
In tale caso non è obbligatoria l'emissione del documento di trasporto. Per
i soggetti tenuti all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, la
fattura può sostituire tali documenti a patto che venga emessa
contemporaneamente alla consegna del bene e dell'ultimazione della prestazione.
E’ necessaria per le prestazioni di servizi e i versamenti di anticipi.

Fattura differita
può essere emessa in alternativa alla fattura immediata solo in riferimento a
cessione di beni mobili con consegna accompagnata da apposito documento di
trasporto o bolla di accompagnamento (se prevista) o ricevuta fiscale o
scontrino opportunamente integrati. La fattura differita deve contenere anche
l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto o altro
documento accompagnatorio della merce e deve essere emessa entro il giorno 15
del mese successivo a quello della consegna o spedizione

Fattura integrativa
deve essere emessa tutte le volte che l'ammontare dell'imponibile o
dell'imposta debba essere rettificato per qualsiasi motivo (aumento, errori,
inesattezze ecc)
Fattura che l’imprenditore emette su se stesso in esemplare unico
nelle seguenti ipotesi:
I.
per omaggi
II.
per autoconsumo (per esempio quando i beni acquistati nella sfera
dell’impresa professionale, passano al godimento personale)
III.
autofattura-denuncia
(quando non si riceve fattura entro 4 mesi dalla
data di effettuazione dell’operazione, oppure per ricevimento di fattura
irregolare)
IV.
per acquisti di carburante
(scheda carburante)
L’iva relativa deve essere versata entro 30 gg. dal quarto mese e deve essere annotata nel registro Iva acquisti.
E’ un documento sostitutivo della fattura di acquisto e
serve a certificare l’acquisto di carburante presso gli impianti di
distribuzione.
Deve essere
istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato dall’impresa.
Esempio di modello:
¨ Mese
Anno............................ Periodo
: ....................
¨ Trimestre
ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
(D.P.R. 444/1997)
Titolare .........................................................................................................................
domicilio fiscale
..................................................................... partita
IVA ............................
(via, n. e località)
Dati
dell’automezzo ................................
Km
.........................
(n. targa o
telaio)
(alla fine del mese o trimestre)
Spazio riservato
all’esercente l’impianto di distribuzione
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Data del
rifornimento |
Prezzo del
carburante |
Timbro (ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore,
ubicazione dell’impianto) |
Firma |
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Dati da riportare sul registro degli acquisti |
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Imponibile
............................... |
Data di
registrazione ........./........./......... |
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Iva
indetraibile ........%
.......................... |
N.
protocollo attribuito ....................... |
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Iva
detraibile .........% .......................... |
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La fattura proforma e' un documento utilizzato soprattutto nel commercio
estero, al fine di far ottenere al cliente delle aperture di credito dagli
istituti bancari. E’ un documento identico nella sua forma e nel suo contenuto
alla fattura definitiva. Puo’ essere rilasciato dal venditore per accompagnare
una offerta di merce contenente calcoli e informazioni che saranno confermati
nella fattura definitiva. La fattura pro-forma (poco usata e senza valore ai
fini fiscali) non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione
di una fattura che verrà emessa in un secondo momento.
La parcella è il documento utilizzato dai liberi professionisti e dagli
studi professionali, e’ equiparato alla fattura ed espone le spese e le
competenze relative ad una prestazione professionale. Viene emessa ad effettivo
pagamento del corrispettivo da parte del cliente, con ritenuta d'acconto Irpef
del 20%
Il contributo previdenziale del 2%, da versare alle casse di categoria, dal
1995 concorre a formare la base imponibile Iva, ferma restando l'esclusione da
Irpef e ritenuta.
Il 4% del contributo Inps (in totale del 10% con altra copertura
previdenziale, del 13% senza altra copertura) puo' essere addebitato in
fattura, in tal caso fa parte della base imponibile Iva, Irpef e Ritenuta
Esempio
di Parcella

totale
compensi
800,00
+addebito
contributo previdenziale 4% 32
+c.i. 2%
su 832 (ex L.29/1/86 n.27) 16,64
+Iva 20%
su 848,64
169,73
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totale 1.018,37
-Ritenuta
d'acconto Irpef 20% su 832 166,40
======
851,97
Note di variazione (note di accredito e di addebito)
Si tratta di documenti emessi per sistemare
errori o concedere abbuoni.
La casistica riguarda errori materiali di redazione della fattura, sconti
condizionati, resi per merci non conformi, annullamento e risoluzione del
contratto.
Per le variazioni in aumento dell'imponibile e dell'imposta e' obbligatoria
una vera e propria fattura integrativa.
Per le variazioni in diminuzione, da cui deriva una diminuzione
dell'imponibile e/o dell'imposta, non c'e' obbligo fiscale di variazione, in
pratica il venditore puo' emettere o una nota di accredito con regolarizzazione
Iva (o nota di variazione Iva), oppure una
nota di accredito senza regolarizzazione Iva.
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Se errore in difetto |
obbligo nuova fattura con IVA |
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Se errore in
eccesso |
nota di accredito con o senza rettifica IVA |
La nota di accredito è il
documento di rettifica redatto dal venditore per stornare, totalmente o
parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente, ad esempio resi
di merce o errori sui prezzi esposti in fattura.
La nota di addebito, invece, è
il documento emesso dal venditore quando ha la necessità di integrare importi
esposti in una fattura precedentemente emessa, ad esempio un prezzo inferiore a
quello concordato con il compratore
Le note di variazione sono, a tutti gli effetti, fatture di storno, per cui
devono essere registrate e numerate come le fatture. Nel caso si desideri
utilizzare una numerazione separata, si renderà necessario l'utilizzo di un
apposito registro iva delle note di credito emesse (o ricevute) e quindi
istituire un apposito registro riepilogativo delle liquidazioni.
La ricevuta fiscale e’ un documento di certificazione degli incassi
emesso da alcune
categorie di operatori (ad esempio, artigiani), in caso di cessioni di beni o prestazioni di
servizi per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura, per
esempio nei confronti dei privati.
E’ alternativa allo scontrino fiscale, quindi puo’ essere emessa quando non funziona il registratore di cassa.
Contiene l’indicazione delle operazioni effettuate e il
relativo importo versato dai beneficiari di tali prestazioni. L'importo che
appare sulla ricevuta fiscale rilasciata ai clienti è comprensivo di IVA.
Casi possibili di emissione
sono: in caso di somministrazione di pasti e bevande, in rifugi alpini,
agriturismo, vagoni ristoranti; nel caso di falegnami, estetisti, barbieri,
parrucchiere, idraulici, noleggiatori di beni mobili.
La ricevuta fiscale deve essere
emessa per ciascuna operazione in duplice esemplare, una copia deve
essere consegnata al cliente.
Le caratteristiche che distinguono la ricevuta fiscale sono:
·
ditta, denominazione e ragione sociale,
nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale o sede legale, numero di
partita Iva dell’emittente;
·
natura, quantità, qualità dei beni e
servizi oggetto dell’operazione;
·
ammontare dei corrispettivi al lordo
dell’Iva.
La ricevuta fiscale viene emessa
compilando modelli predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle
finanze che devono identificare l'acquirente che abbia compilato per iscritto
il modulo di richiesta del blocchetto.
L'acquirente dei modelli
prestampati deve, entro il giorno non festivo successivo a quello di acquisto
e e comunque prima della loro
utilizzazione, registrare i moduli di ricevuta in apposito registro di carico o
in un'apposita sezione del registro iva acquisti o vendite.
Modello di ricevuta fiscale unificata
I soggetti emittenti possono
utilizzare dall’1.1.93, il modello di ricevuta fiscale unificata, vale a
dire una ricevuta fiscale che, a richiesta del cliente, contiene i dati per
diventare fattura a tutti gli effetti, cioe’ i dati relativi all’imponibile e
all’imposta relativa (in pratica è una ricevuta fiscale con lo scorporo del
corrispettivo pagato.
Quando il cliente chiede la
fattura, questa puo' quindi essere sostituita da un modello bivalente, la
"fattura-ricevuta fiscale" che deve riportare anche la partita iva
dell'emittente, del cliente, il numero progressivo interno, la scomposizione
del corrispettivo globale (indicando imponibile, aliquota e iva)
I modelli di
ricevuta fiscale unificata sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal
Ministero delle Finanze in base all'art. 11 D.M. 29.11.1978. Le tipografie
devono imprimere sui documenti il numero di autorizzazione ministeriale
unitamente ai dati identificativi della tipografia stessa.
La ricevuta fiscale o la fattura – ricevuta va rilasciata all’atto
di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal fatto che il
corrispettivo sia stato pagato in tutto o in parte.
Sulle ricevute (non sulle fatture) o sulle note di spesa di importo
superiore ai 77,47 euro va applicata la marca da bollo.
Modello di ricevuta fiscale
unificata
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RICEVUTA
FISCALE - FATTURA |
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Logo Intestazione |
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RICEVUTA
FISCALE |
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FATTURA
(RICEVUTA FISCALE) |
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venditore |
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AAA |
N° |
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Residenza o domicilio |
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