CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

 

           

            DEFINIZIONE

                       

  OBBLIGHI

           

  CLAUSOLE ACCESSORIE

                       

  DOCUMENTI

                                    Documento di trasporto

                                                Fattura

Obblighi ed esoneri

Contenuto della fattura

                                                            Contenuto

                                                           Parti della fattura: descrittiva e tabellare

                                                                             Modelli

Calcoli

                                                Iva in fattura e base imponibile

                                                Esposizione Iva in fattura

Fatture con più aliquote

                                                            Sconti e abbuoni

                                                            Arrotondamenti

Tipi di Fattura

Fattura immediata

Fattura differita

Altri tipi di fatture

                                                                        Fattura integrativa

                                                                                                Autofattura

                                                                                                                Scheda carburante

                                                                                                Fattura pro-forma

                                                                                                Parcella

                                                                                                Note di variazione

note di accredito

note di addebito

                                    Ricevuta fiscale

                                    Scontrino fiscale

           

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

                        Fatture

                                    Obbligo di conservazione

                                                Corrispettivi

Termini e modalita' di registrazione

                                                Ventilazione dei corrispettivi

                       

 


CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

 

 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA: Definizione

 contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto reale verso il corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto consensuale ( si perfeziona con il consenso delle parti), traslativo ( attua il passaggio della proprietà di una cosa o della titolarità di un diritto da un soggetto a un altro), a titolo oneroso ( comporta un onere per ciascuna delle parti che è la perdita del bene e il pagamento del prezzo).

La forma puo' essere sia scritta, sia verbale e puo' riguardare sia un bene materiale che un bene immateriale.

 

 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA: Obblighi

Con il contratto di compravendita sorgono degli obblighi per il compratore e il venditore.

Gli obblighi del venditore riguardano:

·la consegna della merce secondo le condizioni stabilite

·la garanzia da vizi e difetti occulti

·la garanzia dell'evizione

Gli obblighi del compratore riguardano:

·il ritiro della merce secondo le modalità contrattuali

·il pagamento del prezzo come convenuto.

 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA: Clausole accessorie

Ulteriori elementi, oltre a quelli essenziali (consenso, merce venduta, prezzo)  configurano meglio gli aspetti collegati alla esecuzione del contratto; si tratta, in particolare, di clausole relative a:

1.Tempi, modalità, luogo di consegna e trasporto

2.Imballaggio

3.Tempi, modalità e luogo di regolamento del prezzo


 

Le calusole accessorie

 

 

Clausole di consegna

Consegna immediata

Consegna pronta

Consegna differita

 

Clausole di trasporto

con mezzi del venditore

con mezzi del compratore

a cura di un vettore, "Porto franco"

a cura di un vettore, Portoassegnato"

Clausole del luogo di consegna

Consegna franco magazzino venditore (F.M.V.)

Consegna franco magazzino compratore (F.M.C.)

 

 

Clausole di imballaggio

Imballaggio gratuito

Imballaggio fatturato a parte

Imballaggio a rendere

 

Clausole del tempo di pagamento

Anticipato

Immediato

A pronti

Differito

Clausole delle modalita’ di pagamento

Euro o moneta estera

Mezzi alternativi alla moneta

 

 

Clausole del luogo di pagamento

Su piazza

Fuori piazza

 

 

 

 


 

1         MODALITA’  DI CONSEGNA

La consegna non sempre avviene nel momento in cui si conclude il contratto: i contraenti, infatti,

possono prevedere tempi diversi che sono identificati da clausole specifiche.

 

Clausole di consegna

Consegna immediata

Consegna pronta

Consegna differita

Il venditore deve consegnare la merce al momento della conclusione del contratto

Il venditore deve consegnare la merce entro qualche giorno dal momento della conclusione del contratto

Il venditore deve consegnare la merce entro qualche giorno dal momento della conclusione del contratto

 

 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA

La modalità di consegna si riferisce al passaggio materiale dei beni dal venditore al compratore e, di conseguenza, alla scelta del soggetto che effettua il trasporto.

 

Clausole di trasporto

con mezzi del venditore

con mezzi del compratore

a cura di un vettore, con clausola "Porto franco"

a cura di un vettore, con clausola Portoassegnato"

Il venditore provvede al trasporto con mezzi propri; può addebitare

un importo a titolo di rimborso spese se il trasporto è a carico del compratore

Il venditore deve tenere pronta la merce per farla ritirare dal

compratore con i mezzi da lui predisposti

 

Il venditore affida il trasporto a un vettore al quale è tenuto a pagare anticipatamente il prezzo del trasporto:

- se il trasporto è a suo carico il prezzo corrisponde al costo sostenuto per il trasporto;

- se, invece, il trasporto è a carico del compratore, egli si farà rimborsare da questi l'importo anticipato al vettore per suo conto

Il venditore affida il trasporto a un vettore e  può spedire le merci senza dover pagare anticipatamente alcun compenso al vettore, sara’ il compratore a pagarlo.

 

 

 

LUOGO DI CONSEGNA

Il luogo di consegna stabilisce il momento del  passaggio di proprietà delle merci (se beni mobili), nonche le responsabilità e i costi legati al trasporto:

- il venditore sostiene i costi di trasporto e i rischi di eventuali danni fino al luogo della consegna, dove avviene il passaggio di proprietà

- il compratore, a sua volta, sostiene  i costi di trasporto e i rischi di eventuali danni dal luogo di consegna fino al proprio magazzino, dal momento che ha assunto la proprietà delle merci consegnate.

Le clausole relative al luogo di consegna sono diverse e si differenziano anche con riferimento al mezzo di trasporto utilizzato.

 
Clausole di luogo di consegna

Consegna franco magazzino venditore (F.M.V.)

Consegna franco magazzino compratore (F.M.C.)

Il venditore  e tenuto a consegnare le merci presso il proprio magazzino. Gli oneri e i rischi del trasporto sono a carico del compratore

Il venditore  e tenuto a consegnare le merci al magazzino del compratore: gli oneri e i rischi del trasporto sono a suo carico

 

 

2. IMBALLAGGIO

L'imballaggio è, in generale, l'involucro che si utilizza per proteggere e conservare le merci negli spostamenti, dal momento in cui sono prodotte fino a quando vengono acquistate dai consumatori. La confezione e l'involucro iniziale che protegge le merce e che individua il prodotto, limballaggio in senso stretto (o di secondo livello) e il cartone o altro contenitore di più confezioni, l'unità di carico e un container o unaltra unità che contiene più imballaggi di secondo livello.

Le clausole più comuni che si riferiscono all'imballaggio mettono in evidenza le conseguenze sui contraenti.

 

Clausole di imballaggio

Imballaggio gratuito

Imballaggio fatturato a parte

Imballaggio a rendere

Il venditore cede l'imballaggio, che diventa di proprietà del compratore, ma non richiede supplementi di prezzo al compratore

Il venditore cede l'imballaggio, che diventa di proprietà del compratore, richiedendo un prezzo aggiuntivo rispetto a quello pattuito per le merci

Il venditore non cede l'imballaggio, che dovrà essere restituito; può,

invece, richiedere una cauzione, cioè una somma di denaro a titolo di garanzia per l'eventuale mancata restituzione

 

 

 

3. TEMPO, MODALITA, LUOGO DI PAGAMENTO

 

TEMPO DI PAGAMENTO

 

Clausole del tempo di pagamento

Anticipato

Immediato

A pronti

Differito

Il venditore riceve il pagamento del prezzo prima della consegna della merce

Il venditore riceve il pagamento del prezzo al momento della consegna della merce

 

Il venditore riceve il pagamento del prezzo entro pochi giorni dalla consegna della merce

Il venditore riceve il pagamento del prezzo successivamente alla consegna della merce: in questo caso il venditore può richiedere esplicitamente il pagamento dell'interesse per l'importo dilazionato (ricavo)

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

Clausole delle modalita’ di pagamento

Euro o moneta estera

Mezzi alternativi alla moneta

Il venditore riceve euro o altra moneta estera in pagamento

Il venditore riceve mezzi alternativi alla moneta in pagamento (ad esempio un assegno bancario)

 

 

 

LUOGO DI PAGAMENTO

 

Clausole del luogo di pagamento

Su piazza

Fuori piazza

Il pagamento deve essere ricevuto sulla piazza (sede) del compratore o del venditore

Il pagamento viene ricevuto su di una piazza diversa rispetto alle precedenti

 

 

COMPRAVENDITA: DOCUMENTI

Nella fase delle trattative tra i due futuri contraenti che precedono la conclusione del contratto di compravendita vengono emessi i seguenti documenti:

 

Offerta

Ordine d'acquisto 

Conferma d'ordine

 

 Nella fase di esecuzione del contratto il venditore deve emettere alcuni documenti a norma di legge

Documento di trasporto

Fattura

Ricevuta fiscale

Scontrino fiscale

 

 

 

FATTURA: documento emesso, in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA , siano esse imponibili, non imponibili o esenti.

DOCUMENTO DI TRASPORTO: Documento comprovante il trasporto della merce dal luogo di carico fino alla destinazione finale; è diversificato a seconda del tipo di vettore utilizzato

 

RICEVUTA FISCALE: documento sul quale si attestano le prestazioni effettuate e l'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni. E' prevista in via obbligatoria, quale strumento di controllo fiscale, per alcune categorie di contribuenti che effettuano specifiche cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.

SCONTRINO FISCALE: documento fiscale, stampato da macchina elettrocontabile detta misuratore fiscale o registratore di cassa, che deve essere rilasciato da particolari categorie di contribuenti, per rendere immediato il controllo da parte degli organi dell'Ammnistrazione Finanziaria.

 

 

I DOCUMENTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

 

Documento di trasporto

Fattura

Ricevuta fiscale

Scontrino fiscale

 

 

 

Documento di Trasporto (DDT)

 

 

Il Documento di Trasporto è il documento che accompagna i beni durante il trasporto,  dal luogo di origine a quello di destinazione, quando la fattura è emessa in data successiva a quella di consegna della merce (fattura differita), o quando lo spostamento dei beni avviene per alcuni fini diversi dal trasferimento della proprieta’(per es. lavorazione, deposito, comodato, ecc.). 

Può non essere emesso se la merce viaggia scortata da idoneo documento fiscale.

 

 

Lo schema del documento è libero, ma deve comunque contenere i seguenti elementi:

·la data di emissione e il numero progressivo attribuito;

·i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numeri di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);

·i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale e indirizzo);

·la natura, qualità e quantità dei beni trasportati;

·generalita' della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;

·la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DDT.

L'indicazione della causale del trasporto è obbligatoria solo nel caso in cui sia diversa da "Vendita", ad es. Conto Lavorazione, Conto Riparazione, ecc.

Se il documento di trasporto e’ correlato a un ordine del cliente, il ddt deve menzionare gli estremi dell’ordine (numero e data)

I documenti di trasporto devono essere emessi in due esemplari, o in tre se il vettore e' un'azienda terza rispetto a venditore e acquirente, anche se, per ragioni organizzative della ditta venditrice, sono ammesse anche copie supplementari. Quando il vettore e' un'azienda di trasporto esterna significa che il venditore, in suo nome o per conto del compratore, ha stipulato un contratto di trasporto, cioe' un  contratto mediante il quale una parte, detta vettore, si obbliga a trasferire le cose da un luogo ad un altro, entro un determinato tempo stabilito nel contratto e dietro corrispettivo. Il vettore compie il trasporto per conto di una persona (mittente) e si obbliga a consegnare le cose ad altra persona (destinatario)

La firma di chi ritira la merce, fatta sull'esemplare che rimane al venditore, non è obbligatoria, ma può rivelarsi molto utile nel caso di contestazioni  tra le parti o in una causa legale, in quanto attesta il ricevimento della merce da parte del compratore.

 

 

 

 

 


 

Fattura

La fattura è il documento fiscale obbligatorio redatto dal venditore e attestante l’esecuzione del contratto di compravendita e il diritto a riscuoterne il prezzo

 

Obblighi ed esoneri
Tutti i titolari di Partita Iva devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio.

Ci sono tuttavia alcune esenzioni che operano a condizione che il cliente non richieda espressamente la fattura. Questi operatori hanno però l’obbligo di rilasciare al cliente altri documenti che servono al controllo fiscale, quali la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.

Il venditore è esonerato dall’obbligo di emettere la fattura nei seguenti casi:

·        commercianti al minuto (emettono generalmente scontrino);

·        prestazioni alberghiere (emettono ricevuta);

·        agenzie di viaggio;

·        somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

·        autotrasporti di persone;

·        transito sulle autostrade;

·        agricoltori per beni di propria produzione;

 

Inoltre l’obbligo della fatturazione non esiste per le operazioni escluse (estranee al regime iva).

La fattura deve essere emessa il giorno dell’operazione distinguendo tre situazioni diverse:

·        cessione di beni immobili: il momento della stipulazione del contratto

·        cessione di beni mobili: il giorno della consegna o spedizione; se vi è il documento di consegna (DDT), la fattura può essere emessa  entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (fattura differita)

·        prestazione di servizi: il giorno in cui viene pagato il corrispettivo

 

Contenuto della fattura

La fattura deve essere emessa in due esemplari: l’originale, che va consegnato o spedito al cliente, e la copia che deve essere conservata dall’emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni).

Il contenuto può essere redatto senza vincoli particolari (ad esempio i dati identificativi del venditore possono essere inseriti nello schema nel centro in alto, oppure sulla sinistra in basso),  ma deve contenere i seguenti elementi:

·la data di emissione e il numero progressivo attribuito (che ad ogni inizio anno deve ripartire da uno);

·i dati identificativi dell’emittente, che sono:

      il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;

      l’indirizzo;

      il numero di partita IVA, il codice fiscale e l’iscrizione al Registro delle imprese;

·i dati identificativi del compratore, che sono:

      il nominativo o la ragione sociale, nel caso di società;

      l’indirizzo;

·il tipo di pagamento;

·gli estremi dei documenti di trasporto, cioè data e numero progressivo dei DDT, se si tratta di fattura differita;

·la natura, qualità e quantità dei beni ceduti;

·il prezzo unitario dei beni e il prezzo complessivo (ottenuto moltiplicando quantità per prezzo unitario);

·gli eventuali sconti e oneri accessori;

·l’aliquota e l’ammontare dell’IVA;

·il totale fattura, che costituisce l’importo totale a debito del compratore.

In particolare il contenuto della fattura e’ suddiviso in 2 parti: la prima descrittiva e la seconda tabellare

 

Parti della fattura

 
Parte descrittiva
Si tratta di una “descrizione” che fa da premessa alla parte tabellare

·         Dati identificativi del venditore;

·         Dati identificativi del compratore;

·         Data di emissione;

·         Numero della fattura;

·         Informazioni sulle principali clausole contrattuali e condizioni di vendita (non obbligatorio);

·         Eventuale riferimento al documento di trasporto.

 

Esempio n.1 parte descrittiva fattura

 

 

 

Esempio n.2 parte descrittiva fattura


 

Parte tabellare (o corpo della fattura)

Nella parte tabellare sono riportate informazioni di tipo quantitativo, collegate agli elementi essenziali e accessori del contratto e all’applicazione dell’Iva, che permettono di calcolare il totale della fattura, cioè l’importo che il compratore deve pagare.

La parte tabellare di una fattura può assumere forme diverse a seconda del numero di aliquote da applicare, ma in ogni caso le descrizioni e gli importi fanno riferimento:

1)       agli elementi essenziali del contratto di vendita, cioè alla descrizione della qualità e della quantità dei beni e all’inserimento del prezzo concordato, che permette di determinare l’importo complessivo del valore dei beni ceduti;

2)       agli importi collegati con le clausole accessorie del contratto, in caso di addebito nei confronti del

compratore;

3)       all’Iva che viene applicata sul valore dei beni principali e sugli oneri accessori imponibili: questi

ultimi corrispondono a beni accessori ceduti dal venditore insieme con i beni principali (ad esempio gli imballaggi) o a servizi prestati direttamente dal venditore (ad esempio  trasporto a cura del venditore ma a carico del compratore), risultanti dalle clausole accessorie, che fanno parte della base imponibile.

 

 

Il contenuto della parte tabellare riguarda percio’:

·         Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi forniti.

·        Prezzo unitario e importo della fornitura.

·         Sconti mercantili e costi accessori per definire la base imponibile (cioè l’importo sul quale si calcolerà l’IVA).

·         Totale imponibile, aliquota Iva e ammontare dell’imposta.

·         Importi esclusi o esenti da Iva, operazioni non imponibili (con la citazione dell’articolo relativo  del decreto Iva)

·         Totale della fattura (cioè l’importo complessivo dovuto dal compratore.

 

 

                                                        

Esempio n.1 parte tabellare fattura

 

 

 

 

Esempio n.2 parte tabellare fattura

 

 

Modelli di fatture

 

A partire dall’1 gennaio 2004 gli Stati dell’Unione Europea dovranno adeguare le regole di fatturazione ad un modello unitario, una fattura standardizzata, in modo da rendere piu’ agevole e comprensibile il confronto contabile fra soggetti passivi identificati, ai fini IVA, nei diversi paesi membri.

 

Per il momento permane una notevole serie di modelli possibili di fattura, acquistabili in negozio, oppure frutto di schemi aziendali redatti al computer (per esempio utilizzando word o excel), oppure stampati direttamente da un programma di fatturazione computerizzato.

Eccone alcuni esempi:


 

 

Esempio n.1

 

NOME AZIENDA

Indirizzo

CAP Città (Prov)

Codice fisc. / Partita Iva

 

                                

FATTURA N. XX   DEL    XX.XX.XXXX        

 

Spett.le                 

Azienda Cliente

Indirizzo

CAP Città (Prov)

Part. Iva

Pagamento

 

Rif. DDT

 

 

 

Descrizione

Q.tà

Prezzo unitario

Importo

%Iva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imponibile

 

 

Imposta Iva

 

Totale fattura

 

              

 

 

 

 

 

 

Esempio n.2

Nome Azienda

 

 

 

 

 

 

Indirizzo

 

 

 

 

 

 

Tel. / fax

 

 

 

 

 

 

Partita Iva e nr. Registrazione Camera di commercio

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente

 

 

 

 

 

Rounded Rectangle: Rag. Sociale
indirizzo
CAP Città (Provincia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Fattura

                         del

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. cliente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part.IVA/Cod.fisc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento

 

Rif. DDT

 

Cod. articolo

Descrizione

Q.tà

Prezzo uni.

Sc.

Importo

Iva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imponibile

 

 

 

 

 

 

 

Imposta IVA

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE FATTURA

 

 

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcoli

Iva in fattura e base imponibile

L'Iva viene applicata sul valore dei beni principali e sugli oneri accessori imponibili.

Nella formazione della base imponibile:

1. innanzi tutto occorre individuare il valore dei beni principali, cioè le merci cedute,al netto di eventuali sconti incondizionati: tale importo è sempre soggetto a Iva;

2. in secondo luogo si deve controllare se le clausole accessorie danno luogo ad altri importi da addebitare in fattura, cioe’ oneri accessori, distinguendo le spese non documentate (soggette a Iva e quindi rientranti nella base imponibile) da quelle documentate (escluse) e identificando correttamente eventuali categorie di esclusione o esenzione.

3. infine occorre determinare una sola base imponibile per ciascuna aliquota e calcolare l'Iva.

 

 
Casi in cui l’Iva non si applica sono gli  importi esclusi e le operazioni esenti

 

importi esclusi (articolo 15 del decreto Iva)

Spese documentate: si tratta di importi inseriti a titolo di rimborso spese per beni e/o servizi ceduti da terzi al compratore, dei quali il venditore ha pagato in anticipo e per conto del compratore il relativo prezzo risultante da un documento, solitamente un’altra fattura

 

Imballaggi a rendere o altri importi richiesti a titolo di cauzione

operazioni esenti (articolo 10  del decreto Iva):

sulle quali non si applica l’Iva, ma che devono essere fatturate.

 

Attenzione: gli interessi per dilazione, pur riferendosi ad operazione esente, non sono soggetti a obbligo di fattura, a meno che questa non sia richiesta esplicitamente dal soggetto che ha ottenuto la dilazione, cioè il compratore.

 

Esposizione Iva in fattura

Ogni importo esposto in fattura si suppone imponibile e si deve tener presente che l'aliquota da applicare per gli oneri accessori è quella dei beni principali.

Gli importi non assoggettati all'Iva vanno giustificati indicando il titolo di non imponibilità o di esenzione (Cir. Min. 22.5.1981, n.18).

 

Fatture con più aliquote
Quando in una singola fattura si comprendono più beni ad aliquote diverse, gli elementi che compongono la fattura devono essere indicati distintamente  per ciascuna aliquota.

In ciascuna fattura devono percio’ risultare tante basi imponibili e tanti importi Iva quante sono le aliquote applicate.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, l’aliquota Iva da applicare sugli oneri accessori imponibili è la stessa dei beni principali: se le aliquote sono due o più, gli oneri accessori imponibili sono soggetti alle diverse aliquote in proporzione al valore dei beni principali:

occorre, quindi, per lo meno teoricamente, ripartire gli oneri imponibili per determinare con precisione la base imponibile relativa a ciascuna aliquota.

 

Sconti e abbuoni

Gli sconti accordati dal fornitore all’acquirente sono di due tipi:

-        Sconto concesso al momento della vendita e rilevato in fattura (sconto di magazzino);

-        Sconto concesso in un momento successivo alla  vendita (sconto cliente).

Nel primo caso lo sconto è INCONDIZIONATO: viene operato direttamente, al momento di quantificazione della fattura di acquisto, o contabilizzando il costo al netto dello sconto o contabilizzando il costo al lordo e separatamente lo sconto concesso. In fattura viene sottratto dall’imponibile prima di calcolare l’IVA.

Nel secondo caso lo sconto è CONDIZIONATO: viene riconosciuto in un momento successivo alla fatturazione e viene documentato fiscalmente con l’emissione da parte del venditore di una nota di accredito, che contabilmente andrà a rettificare per l’acquirente il debito di fornitura, l’IVA a credito e il costo d’acquisto (rettifica indiretta).

Lo sconto condizionato spetta al cliente quando rispetta una delle condizioni contrattuali previste (solitamente il pagamento per contanti). Lo sconto è concesso “a condizione” che il pagamento avvenga, ad esempio, in contanti alla consegna (tipico caso di “sconto cassa”).

L’IVA si calcola sul prezzo pieno perché al momento della fatturazione non è noto se lo sconto spetterà o meno all’acquirente, salvo poi, al verificarsi della condizione, procedere a rettifica con nota di variazione.

Quando una fattura viene pagata per un importo inferiore si ha un abbuono attivo. Contabilmente e fiscalmente è un conto di rettifica di costo. In bilancio compare nel costo della produzione con segno negativo. Ai fini IVA si può ricevere o meno nota di accredito, essendo una facoltà e non un obbligo del venditore emettere la nota di variazione.

 

Arrotondamenti importi in fattura

Occorre esprimere tutti gli importi da “pagare o contabilizzare” (imponibile, Iva, totale fattura, ritenuta d’acconto, …) in centesimi di euro. Tali importi (inclusa l’Iva) verranno arrotondati secondo le regole previste dalla legislazione (al centesimo di euro per eccesso se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 o per difetto se minore).

Per l’indicazione sul documento dei prezzi unitari, è possibile utilizzare un numero di decimali superiore a due (che sarà tanto più opportuno quanto più bassi sono i prezzi unitari in lire).

 

Tipi di Fattura

In base alle modalità di emissione le fatture possono essere classificate come segue:

 

Fattura immediata
deve essere emessa entro lo stesso giorno in cui l'operazione viene effettuata.

In tale caso non è obbligatoria l'emissione del documento di trasporto. Per i soggetti tenuti all'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, la fattura può sostituire tali documenti a patto che venga emessa contemporaneamente alla consegna del bene e dell'ultimazione della prestazione.

E’ necessaria per le prestazioni di servizi e i versamenti di anticipi.

 

 

Fattura differita
può essere emessa in alternativa alla fattura immediata solo in riferimento a cessione di beni mobili con consegna accompagnata da apposito documento di trasporto o bolla di accompagnamento (se prevista) o ricevuta fiscale o scontrino opportunamente integrati. La fattura differita deve contenere anche l'indicazione del numero e della data del documento di trasporto o altro documento accompagnatorio della merce e deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione

Altri tipi di Fattura

Fattura integrativa

deve essere emessa tutte le volte che l'ammontare dell'imponibile o dell'imposta debba essere rettificato per qualsiasi motivo (aumento, errori, inesattezze ecc)

(Vedi note di variazione)

 

Autofattura

Fattura che l’imprenditore emette su se stesso in esemplare unico nelle seguenti ipotesi:

I.                     per omaggi

II.                   per autoconsumo (per esempio quando i beni acquistati nella sfera dell’impresa professionale, passano al godimento personale)

III.                  autofattura-denuncia (quando non si riceve fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, oppure per ricevimento di fattura irregolare)

IV.                per acquisti di carburante (scheda carburante)

L’iva relativa deve essere versata entro 30 gg. dal quarto mese e deve essere annotata nel registro Iva acquisti.

La scheda carburanti

E’ un documento sostitutivo della fattura di acquisto e serve a certificare l’acquisto di carburante presso gli impianti di distribuzione.

Deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato dall’impresa.

 

 

 

 

Esempio di modello:

 

 

¨ Mese

Anno............................                                               Periodo :                                ....................

¨ Trimestre

 

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

(D.P.R. 444/1997)

 

Titolare .........................................................................................................................

 

domicilio fiscale ..................................................................... partita IVA ............................

(via, n. e località)

 

Dati dell’automezzo ................................                                  Km .........................

                                    (n. targa o telaio)                                                            (alla fine del mese o trimestre)

 

Spazio riservato all’esercente l’impianto di distribuzione

 

Data del rifornimento

Prezzo del carburante

Timbro

(ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore, ubicazione dell’impianto)

Firma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati da riportare sul registro degli acquisti

Imponibile       ...............................

Data di registrazione  ........./........./.........

Iva indetraibile ........%     ..........................

N. protocollo attribuito .......................

Iva detraibile   .........%     ..........................

 

 

 

Fattura pro-forma

La fattura proforma e' un documento utilizzato soprattutto nel commercio estero, al fine di far ottenere al cliente delle aperture di credito dagli istituti bancari. E’ un documento identico nella sua forma e nel suo contenuto alla fattura definitiva. Puo’ essere rilasciato dal venditore per accompagnare una offerta di merce contenente calcoli e informazioni che saranno confermati nella fattura definitiva. La fattura pro-forma (poco usata e senza valore ai fini fiscali) non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un secondo momento.

 

Parcella

La parcella è il documento utilizzato dai liberi professionisti e dagli studi professionali, e’ equiparato alla fattura ed espone le spese e le competenze relative ad una prestazione professionale. Viene emessa ad effettivo pagamento del corrispettivo da parte del cliente, con ritenuta d'acconto Irpef del 20%

Il contributo previdenziale del 2%, da versare alle casse di categoria, dal 1995 concorre a formare la base imponibile Iva, ferma restando l'esclusione da Irpef e ritenuta.

Il 4% del contributo Inps (in totale del 10% con altra copertura previdenziale, del 13% senza altra copertura) puo' essere addebitato in fattura, in tal caso fa parte della base imponibile Iva, Irpef e Ritenuta

 

 

Esempio di Parcella

totale compensi                                     800,00

+addebito contributo previdenziale 4%                32

+c.i. 2% su 832 (ex L.29/1/86 n.27)                         16,64

+Iva 20% su 848,64                                               169,73

----------

totale                                                     1.018,37

-Ritenuta d'acconto Irpef 20% su 832                  166,40

======

851,97

 

 

Note di variazione (note di accredito e di addebito)

Si tratta di documenti emessi per sistemare errori o concedere abbuoni.

La casistica riguarda errori materiali di redazione della fattura, sconti condizionati, resi per merci non conformi, annullamento e risoluzione del contratto.

Per le variazioni in aumento dell'imponibile e dell'imposta e' obbligatoria una vera e propria fattura integrativa.

Per le variazioni in diminuzione, da cui deriva una diminuzione dell'imponibile e/o dell'imposta, non c'e' obbligo fiscale di variazione, in pratica il venditore puo' emettere o una nota di accredito con regolarizzazione Iva (o nota di variazione Iva), oppure una  nota di accredito senza regolarizzazione Iva.

 

Se errore in difetto

obbligo nuova fattura con IVA

Se errore in eccesso

nota di accredito con o senza rettifica IVA

 

Nota di accredito

La nota di accredito è il documento di rettifica redatto dal venditore per stornare, totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente, ad esempio resi di merce o errori sui prezzi esposti in fattura.

Nota di addebito

La nota di addebito, invece, è il documento emesso dal venditore quando ha la necessità di integrare importi esposti in una fattura precedentemente emessa, ad esempio un prezzo inferiore a quello concordato con il compratore

Le note di variazione sono, a tutti gli effetti, fatture di storno, per cui devono essere registrate e numerate come le fatture. Nel caso si desideri utilizzare una numerazione separata, si renderà necessario l'utilizzo di un apposito registro iva delle note di credito emesse (o ricevute) e quindi istituire un apposito registro riepilogativo delle liquidazioni.

 

 

Ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale e’ un documento di certificazione degli incassi emesso da alcune categorie di operatori (ad esempio, artigiani), in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura, per esempio nei confronti dei privati.

E’ alternativa allo scontrino fiscale, quindi puo’ essere emessa quando non funziona il registratore di cassa.

Contiene l’indicazione delle operazioni effettuate e il relativo importo versato dai beneficiari di tali prestazioni. L'importo che appare sulla ricevuta fiscale rilasciata ai clienti è comprensivo di IVA. 

Casi possibili di emissione sono: in caso di somministrazione di pasti e bevande, in rifugi alpini, agriturismo, vagoni ristoranti; nel caso di falegnami, estetisti, barbieri, parrucchiere, idraulici, noleggiatori di beni mobili.

La ricevuta fiscale deve essere emessa per ciascuna operazione in duplice esemplare, una copia deve essere consegnata al cliente.

Le caratteristiche che distinguono la ricevuta fiscale sono:

·        ditta, denominazione e ragione sociale, nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale o sede legale, numero di partita Iva dell’emittente;

·        natura, quantità, qualità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;

·        ammontare dei corrispettivi al lordo dell’Iva.

La ricevuta fiscale viene emessa compilando modelli predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze che devono identificare l'acquirente che abbia compilato per iscritto il modulo di richiesta del blocchetto.

L'acquirente dei modelli prestampati deve, entro il giorno non festivo successivo a quello di acquisto e  e comunque prima della loro utilizzazione, registrare i moduli di ricevuta in apposito registro di carico o in un'apposita sezione del registro iva acquisti o vendite.

 

Modello di ricevuta fiscale unificata

I soggetti emittenti possono utilizzare dall’1.1.93, il modello di ricevuta fiscale unificata, vale a dire una ricevuta fiscale che, a richiesta del cliente, contiene i dati per diventare fattura a tutti gli effetti, cioe’ i dati relativi all’imponibile e all’imposta relativa (in pratica è una ricevuta fiscale con lo scorporo del corrispettivo pagato.

Quando il cliente chiede la fattura, questa puo' quindi essere sostituita da un modello bivalente, la "fattura-ricevuta fiscale" che deve riportare anche la partita iva dell'emittente, del cliente, il numero progressivo interno, la scomposizione del corrispettivo globale (indicando imponibile, aliquota  e iva)

I modelli di ricevuta fiscale unificata sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze in base all'art. 11 D.M. 29.11.1978. Le tipografie devono imprimere sui documenti il numero di autorizzazione ministeriale unitamente ai dati identificativi della tipografia stessa.

La ricevuta fiscale o la fattura – ricevuta va rilasciata all’atto di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato pagato in tutto o in parte.

Sulle ricevute (non sulle fatture) o sulle note di spesa di importo superiore ai 77,47 euro va applicata la marca da bollo.

 

  

   Modello di ricevuta fiscale unificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RICEVUTA FISCALE - FATTURA
Legge 30/12/91 n. 413 - D.M. 30/03/1992

 

 

 

 

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Intestazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RICEVUTA FISCALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FATTURA (RICEVUTA FISCALE)

 

 

 

 

venditore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Sig.  (cliente):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenza o domicilio